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Incompatibilità del medico specializzando

Se sei un medico che ha da poco passato il test di ammissione per la scuola di specializzazione e stai frequentando il corso di specialità, sicuramente ti sarai posto il problema delle varie incompatibilità del medico specializzando. In altre parole: quali lavoretti puoi fare durante la frequenza della specialità per integrare la borsa di studio?

É sicuramente una questione controversa, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha cambiato le carte in tavola e che ha reso necessaria una richiesta di chiarimenti direttamente al Ministro competente.

Ricordiamo che, se si svolge solamente l’attività da medico specializzando, ma si svolgono anche attività extra compatibili, occorre verificare di avere una polizza assicurativa adeguata. Per questo consigliamo di rivolgersi a portali assicurativi specializzati nel campo delle assicurazioni medici, come ad esempio Rc Medici® (https://rcmedici.eu/.)

Incompatibilità del medico specializzando secondo il D. Lgs. 368/99

La formazione specialistica dei medici è sancita dall’articolo 40 del Decreto Legislativo 17/8/1999 n° 368 e definisce in modo preciso anche le conseguenze di un’eventuale violazione delle incompatibilità del medico specializzando. Infatti, il decreto in questione indica le attività che sono consentite durante il percorso di specializzazione e quelle che, invece, non sono ammesse e prevedono la risoluzione del contratto e la radiazione dalla scuola.

Cosa può fare il medico specializzando secondo il il D. Lgs 368/99

La legge, quindi, dispone che lo specializzando possa fare esclusivamente queste tre attività extra:

  1. Sostituzione del medico di continuità assistenziale (guardia medica o guardia medica turistica)
  2. Sostituzioni del medico di medicina generale;
  3. Attività in intramoenia presso la stessa struttura dove il medico frequenta il corso di specializzazione

Frequenza di altri corsi

Chi è iscritto a una scuola di specializzazione non può essere iscritto contemporaneamente ad altri corsi universitari, se si tratta di master o altre tipologie di corsi, mentre viene ammessa la frequenza ai corsi di dottorato se si è all’ultimo anno del corso di specializzazione medica, solo se vengono rispettati alcune condizioni.

Il Decreto Calabria

Il Decreto Lgs. 368/99 è stato integrato in anni recenti da alcune nuove leggi che hanno ampliato la portata dell’attività extra specializzazione concessa ai medici specializzandi.

Ci riferiamo in particolare al Decreto Calabria, modificato poi dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 . Questo Decreto permette a tutti gli specializzandi dal quarto anno in poi di assumere un ruolo a tempo determinato presso l’SSN, previo concorso. Nel frattempo, potranno comunque terminare la specialità. Una volta conseguita la specialità, saranno assunti a tempo indeterminato.

Lo specializzando medico svolge in questo caso nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica.

Incompatibilità dopo la pandemia

A questa situazione, si è aggiunta un’ulteriore possibilità per il reclutamento di medici specializzandi dovuta all’emergenza sanitaria. Una serie di decreti, tra cui Il D.Lgs 9 marzo 2020 n. 14 e il D.Lgs 17 Marzo 2020 n. 18  e il Decreto Legge 24 Aprile 2020 n.27, più conosciuto come Decreto Cura Italia, hanno previsto diverse formule valide per tutto il periodo di emergenza Covid-19 che hanno di fatto modificato, almeno parzialmente, le condizioni d’incompatibilità del medico specializzando.

 Cosa è cambiato, quindi, dopo la pandemia? In pratica, l’emergenza sanitaria ha fatto sì che alcune tipologie di rapporto diventassero compatibili con l’attività degli specializzandi.

Ad esempio, le aziende sanitarie possono coinvolgere i medici specializzandi in attività di collaborazione coordinata e continuativa, se iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, per un tempo inferiore ai sei mesi, da prorogare con il protrarsi dello stato di emergenza.

In uno stato di emergenza sanitaria, inoltre, eventuali incarichi individuali a tempo determinato, della durata di 6 mesi e comunicati tramite avviso pubblico, non determinano l’incompatibilità per il medico specializzando se questo è iscritto all’ultimo o penultimo anno di corso.

Il periodo di emergenza sanitaria, quindi, sottolinea come si tratti di un’eccezione nel panorama dell’incompatibilità per il medico specializzando, dato che a questi possono essere conferiti incarichi provvisori o di sostituzione validi per tutta la durata dello stato di emergenza, anche nell’ambito pediatrico e che vengono conteggiati per il conseguimento del diploma di specializzazione.

La Legge 176/2020 ha sancito che la formazione specialistica è compatibile con le attività svolte presso le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale).